Obbligo del Green pass per ingresso a scuola dal 1° settembre 2021
Ai sensi del D.L. n. 111 del 6/08/2021, art. 1, comma 6, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza) la presenza in servizio per il personale scolastico sarà subordinata al possesso e all’esibizione della “certificazione verde COVID-19” (cd. Green pass). La “certificazione verde COVID-19” è rilasciata nei »
Ai sensi del D.L. n. 111 del 6/08/2021, art. 1, comma 6, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza) la presenza in servizio per il personale scolastico sarà subordinata al possesso e all’esibizione della “certificazione verde COVID-19” (cd. Green pass).
La “certificazione verde COVID-19” è rilasciata nei seguenti casi:
- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
A seguito dell’entrata in vigore del suddetto decreto si invita tutto il personale a rispettare le seguenti indicazioni, da intendersi come disposizioni di servizio.
Per tutto il personale l’ingresso ai locali della scuola dovrà avvenire utilizzando l’entrata principale.
Il Dirigente Scolastico (o suo delegato) è tenuto all’ingresso in istituto a verificare ogni giorno, per tutto il personale, il possesso del Green pass e la sua validità esclusivamente mediante app “Verifica C19”. Il personale dovrà esibire solo il QR Code associato alla propria certificazione verde tramite il proprio device o in modo cartaceo. Successivamente, il controllo sarà effettuato attraverso apposita piattaforma predisposta dal M.I. in collaborazione con il Ministero della Salute. Saranno quindi fornite ulteriori indicazioni.
Mancato possesso o esibizione del Green pass
Il mancato possesso o esibizione della certificazione verde COVID-19 non consente l’ammissione al servizio ed è considerato per legge “assenza ingiustificata”.
Per effetto di tali disposizioni normative il personale scolastico sprovvisto della certificazione verde COVID-19 o certificato di esenzione non può accedere presso l’istituzione scolastica e non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale di appartenenza.
Allo stato attuale, chi viola l’obbligo di possesso/esibizione della certificazione verde COVID-19, è soggetto alle seguenti conseguenze:
- Applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 ad € 1.000;
- L’assenza conseguente alla non ammissione in servizio è considerata ingiustificata per i primi quattro giorni;
- Dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Esclusioni
Le suddette disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, di cui si invita a premunirsi (certificato rispondente alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero della Salute 35309 del 4 agosto 2021 e circolare del M.I. 900 del 18 agosto 2021).
La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea. Le certificazioni sono valide anche in formato cartaceo e avranno una validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni.
I soggetti esentati non avranno l’obbligo di mostrare la certificazione al personale delegato al controllo ma saranno invitati ad esibire la stessa al dirigente scolastico.