Ultima modifica: 1 Settembre 2021
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Obbligo del Green pass per ingresso a scuola dal 1° settembre 2021

Ai sensi del D.L. n. 111 del 6/08/2021, art. 1, comma 6, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza) la presenza in servizio per il personale scolastico sarà subordinata al possesso e all’esibizione della “certificazione verde COVID-19” (cd. Green pass).  La “certificazione verde COVID-19” è rilasciata nei    »

Ai sensi del D.L. n. 111 del 6/08/2021, art. 1, comma 6, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza) la presenza in servizio per il personale scolastico sarà subordinata al possesso e all’esibizione della “certificazione verde COVID-19” (cd. Green pass). 

La “certificazione verde COVID-19” è rilasciata nei seguenti casi: 

  • aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; 
  • aver completato il ciclo vaccinale; 
  • essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; 
  • essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. 

A seguito dell’entrata in vigore del suddetto decreto si invita tutto il personale a rispettare le seguenti indicazioni, da intendersi come disposizioni di servizio. 

Per tutto il personale l’ingresso ai locali della scuola dovrà avvenire utilizzando l’entrata principale. 

Il Dirigente Scolastico (o suo delegato) è tenuto all’ingresso in istituto a verificare ogni giorno, per tutto il personale, il possesso del Green pass e la sua validità esclusivamente mediante app “Verifica C19”. Il personale dovrà esibire solo il QR Code associato alla propria certificazione verde tramite il proprio device o in modo cartaceo. Successivamente, il controllo sarà effettuato attraverso apposita piattaforma predisposta dal M.I. in collaborazione con il Ministero della Salute. Saranno quindi fornite ulteriori indicazioni. 

Mancato possesso o esibizione del Green pass 

Il mancato possesso o esibizione della certificazione verde COVID-19 non consente l’ammissione al servizio ed è considerato per legge “assenza ingiustificata”. 

Per effetto di tali disposizioni normative il personale scolastico sprovvisto della certificazione verde COVID-19 o certificato di esenzione non può accedere presso l’istituzione scolastica e non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale di appartenenza. 

Allo stato attuale, chi viola l’obbligo di possesso/esibizione della certificazione verde COVID-19, è soggetto alle seguenti conseguenze: 

  • Applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 ad € 1.000; 
  • L’assenza conseguente alla non ammissione in servizio è considerata ingiustificata per i primi quattro giorni;
  • Dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. 

Esclusioni 

Le suddette disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, di cui si invita a premunirsi (certificato rispondente alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero della Salute 35309 del 4 agosto 2021 e circolare del M.I. 900 del 18 agosto 2021). 

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea. Le certificazioni sono valide anche in formato cartaceo e avranno una validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni. 

I soggetti esentati non avranno l’obbligo di mostrare la certificazione al personale delegato al controllo ma saranno invitati ad esibire la stessa al dirigente scolastico. 

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