Circolare

Validità anno scolastico 2024/2025 – Limite massimo ore di assenza

Visto il DPR n. 122 del 22/06/2009 art. 14 c.7;

Vista la Circolare Miur n. 20 del 04/03/2011;

Visti i percorsi di studio di questo Istituto Scolastico;

Considerato che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni,

si informa

che il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell’orario annuale personalizzato, per coloro che si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica, ai fini della validità dell’a.s. 2024/2025, è fissato nella seguente tabella:

 

Indirizzo Scuola n. ore settimanali Monte ore annuale Numero ore minimo di presenze Numero ore massimo di assenze
Biennio Classico, Scientifico, Scienze Applicate  

27 h

 

 

891 h

 

668 h

 

223 h (pari a circa 45 giorni di lezione)

Triennio Classico 31 h 1023 h 767 h 256 h (pari a circa 51 giorni di lezione)
Triennio Scientifico 30 h 990 h 743 h 247 h (pari a circa 49 giorni di lezione)

Biennio Liceo Classico-Scientifico-Scienze Applicate: ore 27 settimanali

Il monte ore annuale per gli alunni è di 891 ore (27 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola). Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell’anno scolastico è pari a tre quarti del suddetto orario annuale e ammonta a 668 ore. Al di sotto di tale limite l’alunno non può essere ammesso alla classe successiva. Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari ad un quarto del monte ore annuale, cioè 223 ore (pari a circa 45 giorni di lezione).

 

Triennio Classico: ore 31 settimanali

Il monte ore annuale per gli alunni è di 1023 ore (31 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola). Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell’anno scolastico è pari a tre quarti del suddetto orario annuale e ammonta a 767 ore. Al di sotto di tale limite l’alunno non può essere ammesso alla classe successiva. Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari ad un quarto del monte ore annuale, cioè 256 ore (pari a circa 51 giorni di lezione).

 

Triennio Scientifico: ore 30 settimanali

Il monte ore annuale per gli alunni è di 990 ore (30 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola). Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell’anno scolastico è pari a tre quarti del suddetto orario annuale e ammonta a 743 ore. Al di sotto di tale limite l’alunno non può essere ammesso alla classe successiva. Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari ad un quarto del monte ore annuale, cioè 247 ore (pari a circa 49 giorni di lezione).

 

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l’ESCLUSIONE dallo scrutinio finale e la NON AMMISSIONE alla classe successiva, fatta eccezione per quelle situazioni che consentono una deroga, come specificato nel PTOF:

 

“Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo” (art. 14, c. 7, DPR

122/2009).

L’Istituto Ferro, tenuto conto delle indicazioni della C. M. n. 20 del 4-3-2011, prevede le seguenti deroghe per le assenze dovute a:

  • gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
  • terapie e/o cure programmate;
  • donazioni di sangue;
  • assistenza a familiari di primo o secondo grado in particolari condizioni di salute, adeguatamente documentate;
  • partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
  • partecipazione a test universitari;
  • adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

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