Con la presente circolare si forniscono alcuni chiarimenti sulle modalità di trasferimento in corso d’anno scolastico degli studenti alla luce della Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. 1046 del 9/1/2024.
Studenti iscritti al primo anno
Gli studenti iscritti alla prima classe possono richiedere l’iscrizione presso altra scuola, con diverso indirizzo, ordinariamente entro i primi mesi dell’anno scolastico e comunque perentoriamente entro e non oltre il 31 gennaio. La richiesta motivata di passaggio deve essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione.
Studenti iscritti al secondo anno
Per le classi seconde le procedure per il trasferimento vanno perfezionate prima dell’inizio delle attività didattiche o, al massimo, nelle prime settimane dell’anno scolastico.
La richiesta motivata di passaggio deve essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione.
Studenti delle classi successive alla seconda
Per gli studenti iscritti nelle classi successive alla seconda, il trasferimento può avvenire solo dopo la conclusione dell’anno scolastico, previo svolgimento di esami integrativi:
Non è consentito, pertanto, accogliere richieste durante il periodo delle lezioni, poiché gli esami integrativi si svolgono, presso l’istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un’unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell’inizio delle lezioni. Il passaggio è inammissibile, non potendosi istituire nella scuola di destinazione sessioni di idoneità né esami integrativi nel corso dell’anno scolastico.
Trasferimenti ad altra scuola con stesso indirizzo di studi
In caso di trasferimento, riguardante qualunque classe frequentata, da un’istituzione scolastica ad altra avente le medesime caratteristiche o lo stesso indirizzo di studi, la relativa domanda può essere presentata, per eccezionali motivi debitamente rappresentati (es. imprevisto trasferimento della famiglia in altra città), anche nel periodo successivo ai primi mesi dell’anno scolastico.
Le prescrizioni sopracitate sui trasferimenti degli alunni trovano applicazione anche per gli studenti con disabilità, DSA e BES. Nell’ipotesi di trasferimento ad altra Istituzione scolastica, lo studente con disabilità a cui è già stato assegnato un insegnante di sostegno non sempre può averne assegnato un altro presso la scuola di destinazione.
Rosalba La Bella
Docente